Ultima modifica: 29 Ottobre 2018

RICALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CREDITI COMPLESSIVI CONSEGUITI NEI PRECEDENTI DUE ANNI SCOLASTICI, IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21 ), sono entrate in vigore dal 1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

In particolare, la norma prevede che sia attribuito un peso maggiore ai crediti scolastici e formativi nell’ambito della formulazione del voto finale al termine dell’Esame di Stato.

Nel sistema di attribuzione dei punteggi finali di diploma, fino al 2017/18, il credito poteva valere al massimo 25 punti; invece a decorrere dal 2018/19  il credito (scolastico e formativo) può originare fino a 40 punti, costituendo quindi un peso pari al 40% del voto finale, il quale resta sempre espresso in centesimi.

La nota ministeriale prot. n. 0003050 del 04-10-2018, tramessa con comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale n. U.0026488 del 05-10-2018, ha disposto che venga ricalcolato il credito degli studenti delle classi quinte, alla luce della tabella A del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo n. 62 novellato, nel più breve tempo possibile e comunque prima della chiusura del primo periodo valutativo.

Si rende noto quindi che i Consigli di Classe di novembre, nella sezione riservata ai soli docenti, procederanno a rideterminare i crediti degli studenti secondo la tabella di conversione, che è parte integrante del decreto legislativo n. 62 e che si richiama per completezza di informazione.

Ogni studente riceverà una comunicazione individuale in merito al proprio punteggio rideterminato con riferimento ai crediti maturati nei precedenti due anni scolastici.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Albalisa Azzariti

 

 

 

TABELLA A RICHIAMATA DALL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO  N. 62/2017 E AD ESSO ALLEGATA

 

Regime transitorio

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito

nel III e nel IV anno:

 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25