Ultima modifica: 30 Maggio 2023

Circ. n. 390 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA FERIE ESTIVE a. s. 2022/2023

Si comunica ai Docenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, avente termine il 31/08/2023, che devono presentare entro e non oltre il 10 giugno 2023, la domanda di ferie  utilizzando il  modello allegato alla presente e disponibile anche c/o l’Ufficio Personale.

Si precisa che i Docenti Commissari interni agli Esami di Stato potranno usufruire dei giorni di ferie solo una volta ultimati i lavori della Commissione.

Inoltre, si ricorda: 

  • che dopo tre anni di servizio (quindi dal quarto anno) si ha diritto a n. 32 giorni di ferie annuali e n .4  festività soppresse;
  • prima dei tre anni di servizio si possono usufruire di n. 30 giorni di ferie e n. 4 festività soppresse in rapporto al servizio prestato.   

I docenti con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2023 devono presentare la domanda di ferie entro e non oltre il 07 giugno 2023, tenendo conto delle giornate già fruite nel corso dell’anno scolastico (sospensione delle attività didattiche – legge di stabilità n. 228/2012). 

Ovviamente se i docenti hanno già fruito di ferie per motivi personali durante l’anno, tali giorni porteranno ad una decurtazione del periodo fruibile durante l’estate.

Per il personale docente non di ruolo, le ferie maturate sono conteggiate in relazione al periodo di servizio prestato (2,66 giorni ogni 30 giorni di servizio). Nonostante l’articolo 19 del CCNL ipotizzi la possibilità di una liquidazione economica delle ferie non chieste e/o non godute, due successivi interventi normativi hanno notevolmente condizionato la richiesta ferie dei docenti con contratto a tempo determinato e possibile monetizzazione delle medesime.

Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile (art. 36 Costituzione) e non sono monetizzabili, se non in casi davvero eccezionali, che dimostrino- con documentazione idonea molto stringente – la motivazione per cui il dipendente non ha potuto fruirne per cause di forza maggiore durante l’arco temporale di durata del suo contratto.

L’art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Nello stesso tempo l’amministrazione può assegnare d’ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Lo si evince da: “L’art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.” Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste (docente con contratto in scadenza, docente  prossimo alla quiescenza ecc…) oppure qualora non abbia potuto fruirne in precedenza perché in malattia e non stia avvalendosene entro il termine prescritto dal CCNL , oppure qualora la sua fruizione nei periodi di sospensione delle attività didattiche – sommata alle ferie nel contempo maturate-  possa comportare un grave disagio sui colleghi, impedendo la fruizione per tutti loro di un periodo continuativo di ferie per almeno 15 giorni.  Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, il lavoratore non è tenuto alla reperibilità durante le ferie (tranne nel caso insorga malattia durante il godimento delle ferie stesse).  Nel modello di ferie è comunque previsto uno spazio  in cui  indicare i propri recapiti;  si consiglia di indicare un domicilio di riferimento o un numero di  cellulare principalmente nell’interesse del lavoratore stesso, il quale potrebbe non ricevere notifiche che lo riguardano (tale aspetto coinvolge in particolare coloro che hanno presentato domanda di quiescenza, o di mobilità, oppure di modifica del part- time ecc…). Le disposizioni inerenti il periodo di ferie possono essere ricondotte, per i docenti di ruolo, all’art. 13 del CCNL 2006-09. Devono essere chieste al Dirigente Scolastico.  Si tratta dell’art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” e del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” 

Si rammenta a tutti i docenti che non possono essere chieste ferie durante gli scrutini. Dovrà inoltre essere assicurata la presenza in servizio di tutti i docenti a partire dal 24 agosto 2023 per lo svolgimento delle prove per il giudizio sospeso, come deliberato dal Collegio Docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Albalisa Azzariti

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

All. alla circ. int. n. 390_MODELLO RICHIESTA FERIE DOCENTI_ (1)

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