Ultima modifica: 18 Dicembre 2015

Circ. n. 144 – Edifici scolastici: chiarimenti

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 – 30 settembre 2010; Studio Legale Barboni &Associati) Continua a leggere Circ. n. 144 – Edifici scolastici: chiarimenti

(Pubblicato su “Il Sole 24 Ore Scuola” n. 15 del 17 – 30 settembre 2010; Studio Legale Barboni &Associati)

 

“omissis……..Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni; quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d’arte, conservatori di musica, accademie convitti e istituzioni educative statali, sono di proprietà delle Province – alle quali sono trasferiti anche quegli immobili già appartenenti allo Stato o ai Comuni e utilizzati come sede delle predette istituzioni scolastiche, con conseguente assunzione dei relativi oneri da parte della provincia.
Infatti, secondo le norme vigenti, gli enti proprietari degli immobili hanno l’obbligo di realizzare e/o fornire i locali scolastici, e così spettano loro gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti……omissis….

Con riferimento alla sicurezza dei locali – a tutela della salute degli alunni e del personale nei luoghi scolastici – il decreto legislativo 81 del 2008 (e successive integrazioni), in attuazione della delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
Si prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e gli edifici in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, sono a carico degli enti tenuti per legge o per convenzione alla loro fornitura e manutenzione. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati a sede di istituti scolastici, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari sono a carico dell’amministrazione comunale o provinciale cui appartengono. In tal caso, gli obblighi previsti dalle norme vigenti si intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento amministrazione competente.”

 

 

                                                           F.to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Mara Bariatti

 

 

 

 

 

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