Ultima modifica: 9 Dicembre 2020

Circ. n. 122 – Ferie natalizie a. s. 2020-2021

Con precedente circolare n. 108, consultabile al link:
https://www.eliovittorini.edu.it/liceo2/circolari/circ-n-108-domanda-di-ferie-natalizie-anno-scolastico-2020-2021/
Continua a leggere Circ. n. 122 – Ferie natalizie a. s. 2020-2021

Con precedente circolare n. 108, consultabile al link:

https://www.eliovittorini.edu.it/liceo2/circolari/circ-n-108-domanda-di-ferie-natalizie-anno-scolastico-2020-2021/

sono state emanate disposizioni per la fruizione di riposo compensativo di ore straordinarie (se presenti) , ferie anno precedente, ferie, festività soppresse per i giorni di sospensione natalizia – nelle quali essendo vacanza, non saranno erogate le lezioni.

Per quanto riguarda il personale Docente e ATA con contratto a Tempo Determinato, si richiamano le disposizioni ( DL 95 del 6 luglio 2012 art. 5 comma 8) che hanno vietato alle scuole di monetizzare le ferie maturate e non fruite. Pertanto anche il personale docente con contratto di supplenza a qualunque titolo è esortato a usufruire dei giorni di ferie durante le vacanze di Natale e di Pasqua.

Si precisa che la presente circolare non è un obbligo, ma un suggerimento alla luce anche delle note congiunte dei Dipartimenti per il sistema educativo di istruzione e di formazione e per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 278 e n. 279, rispettivamente del 6 e 8 marzo 2020. In ultimo la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI n. 323 del 10/3/2020.

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruite nell’anno scolastico possono essere godute entro e non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico successivo e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili. Rientrano nei casi eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che non hanno consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del 6/8/2012, richiamate dalla nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del 4/9/2013.

Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), fino al termine delle lezioni o supplente breve, le ferie 2020/21, maturate nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, potranno essere fruite, a richiesta del dipendente e in accordo con la DSGA, prima della conclusione del contratto. Anche per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della conclusione del rapporto di lavoro. Sarà cura del Dirigente Scolastico, sulla base della proposta della DSGA, di organizzare il piano delle ferie in modo da consentire il funzionamento degli uffici secondo le norme che regolano i servizi minimi indispensabili, previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni (lavoro agevole, turnazioni del personale collaboratore scolastico).

 

 

Per il personale docente con contratto a tempo determinato è data possibilità di usufruire di ferie nei periodi di interruzione delle lezioni per vacanze (natalizie, pasquali) o, per i supplenti al 30 giugno e al 31 agosto, nel mese di giugno con eccezione dei giorni nei quali si svolgono gli scrutini e sono convocati gli organi collegiali.

La nota MEF del 4 settembre 2013, chiarisce che: “il personale docente a tempo determinato fruisce le ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato (cfr. art. 19 comma 1), salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni (cfr. art. 19 comma 2 terzo periodo), sebbene non possa essere obbligato a fruirle in detto periodo.” E di seguito afferma inoltre che: “Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto”. Appare quindi del pari evidente che, in assenza di dichiarata richiesta di fruizione delle ferie da parte del docente, la detrazione di giorni di sospensione delle lezioni dall’ammontare delle ferie maturate si applica solo nella fattispecie della determinazione del compenso economico sostitutivo della fruizione delle ferie.

Per dirla con espressioni più semplici, le ferie maturate non saranno pagate per intero, ma, in conseguenza della legge che impedisce la monetizzazione ( cosiddetta “Spending Review del 2012) da tale periodo maturato saranno detratti tutti i giorni in cui le lezioni non sono erogate.

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Albalisa Azzariti

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

 

 

 

/mp