Ultima modifica: 17 Settembre 2021

Circ. n. 361 – informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione Continua a leggere Circ. n. 361 – informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore  (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per  tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza),  tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19

 

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

 

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

 

 

 

 

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all’uopo)

 

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.  

 

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

  • schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

Al fine di assicurare tale controllo, che è un obbligo per l’istituzione scolastica, il personale docente e non docente accederà all’edificio SOLO dall’ingresso  principale di via Donati 5.

Le procedure da seguire per l’accesso dei dipendenti – docenti e ATA – saranno le seguenti, fino a nuove disposizioni:

  • ingresso dalla porta di via Donati 5;
  • disinfezione delle mani;
  • esibizione della certificazione verde (green pass) alla persona incaricata che sarà collocata all’ingresso e lettura del codice QR;
  • se la certificazione risulterà in corso di validità, il dipendente firmerà per l’autocertificazione di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5 °C in data odierna e nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamenti domiciliare negli ultimi 14 giorni, di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di conoscenza negli ultimi 14 giorni; se la certificazione non risulterà valida nel giorno considerato o il lavoratore non sarà in grado di esibirla, il dipendente non potrà accedere al servizio e si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente, come sotto specificato.
  • Il personale ATA così ammesso procederà alla timbratura, se ha già ricevuto un cartellino identificativo, o alla firma di apposito registro in segreteria.
  • al termine del proprio turno, il delegato firmerà per attestare a sua volta l’avvenuto controllo dei certificati verdi; se in giornata si alterneranno più delegati al controllo, ciascuno di essi autocertificherà di aver provveduto alla verifica.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione  con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

 

 

 

 

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

 

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19,  è soggetto alle seguenti conseguenze:

  • Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;
  • L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
  • Dal quinto giorno di assenza  il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  né altro compenso o emolumento, comunque denominato

 

Si coglie l’occasione per rinnovare  l’obbligo  di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

 

  • È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
  • È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche per gli studenti, mascherine chirurgiche o ffp2 per i docenti, mascherine trasparenti fornite dal Ministero per la lezione nelle classi in cui sono presenti alunni non udenti, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi;
  • È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Poiché nelle aule del Liceo Vittorini tale distanziamento non è assicurabile e considerato l’obbligo normativo di dare priorità alla presenza degli studenti al 100%, le finestre delle aule saranno sempre aperte al cambio di ora e si avrà cura di tenere contestualmente aperta la porta – così da creare corrente; una finestra resterà perennemente socchiusa, salvo nuove disposizioni. Il docente resterà ameno 2 metri distante dagli studenti. In tutti gli spazi comuni il distanziamento è possibile e quindi dovrà essere assicurato e presidiato.
  • Per la gestione degli intervalli, delle entrate e le uscite, ognuno sarà chiamato a mantenere il distanziamento rispetto agli altri ed a prevenire e contrastare ogni assembramento.
  • La disinfezione costante delle mani e l’igiene respiratoria dovranno essere un parametro costante da attuare nella quotidianità.

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

 

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.

 

 

La Dirigente Scolastica

dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

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