Ultima modifica: 23 Febbraio 2023

Circ. 254 – INFORMATIVA sulle NORME che VIETANO di FUMARE all’INTERNO del LICEO e NELLE AREE di PERTINENZA del LICEO STESSO

Si rammenta che è vietato fumare in tutti i locali del Liceo Scientifico e nelle aree di pertinenza del Liceo, a partire dalla Legge n.3 del 16 gennaio 2003, art.51, in seguito modificata dall’art.7 della Legge 21 ottobre 2003 n.306, e successivamente dal Decreto Legge 104/2013, sia nell’orario delle lezioni sia in altri orari. Il divieto è infatti riferito al luogo, che è un’istituzione pubblica con finalità educative,  e non ad un orario.

La Dirigente Scolastica ritiene opportuno che tutto il personale sia opportunamente informato in merito alle principali norme in vigore, come sono state ricostruite dal 2017 insieme alla Prefettura dal Referente e dalla Commissione antitabagismo, pervenendo alla stesura di una policy. Infatti la storia della legislazione antifumo è lunga e complessa, soprattutto per le numerose modifiche dei testi di legge intervenuti nel corso del tempo, ma è comunque possibile individuare – all’interno di questo importante corpus normativo – quelle disposizioni che, in ordine al divieto di fumo nelle “aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche” e degli obblighi dei dirigenti e del personale addetto alla vigilanza, servano a dare un quadro di certezze a tutti, in modo da potersi convenientemente adeguare.

Come noto, la norma fondamentale è il Decreto Legge 12/09/2013, n.104 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), coordinato, ovvero integrato con modifiche, con la legge di conversione 8/11/2013, n.128. Quest’ultima, all’art.4 (“Tutela della salute nelle scuole”), 1° comma, dice:

  1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 (“E’ vietato fumare nei locali chiusi […]”, ndr) e’ inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione».)) (( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell’articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull’educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. ))

 

Il comma 2, invece, estende il divieto dell’utilizzo delle sigarette elettroniche:

  1. 2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,) […].

Quindi il divieto è esteso a tutte le forme alternative di fumo (svapo  ecc.).

I commi 3 e 4 stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei divieti e la destinazione dei proventi:

  1. Chiunque violi il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette elettroniche  di  cui  al  comma  2   è   soggetto   alle   sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all’articolo  7  della  legge  11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
  2. ( I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all’entrata del  bilancio  dello  Stato  per essere successivamente  riassegnati  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca.   I proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa, ove necessario,  con  gli altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per la realizzazione di attività  formative  finalizzate  all’educazione alla salute. )

 

La normativa di riferimento del comma 3 stabilisce la sanzione amministrativa in una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. In attuazione dell’art.16 della Legge 689/198i, il pagamento della sanzione all’interno delle scuole è previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi sarà pari a euro  55,00.

Il nostro Regolamento di Istituto ha disciplinato con chiarezza tutte le procedure e le relative sanzioni. Si raccomanda di prenderne visione (è nella sezione “Offerta formativa” del sito e lo stralcio relativo al divieto di fumare è esposto all’albo fisico del Liceo.

La legge 28/12/2015, n.221 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), pubblicata nella GU n.13 del 18/01/2016, e che ha recepito la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo, prevede sanzioni fino a 300 euro per contrastare l’abbandono di rifiuti anche di piccolissime dimensioni, tra i quali i mozziconi di sigarette.

L’art.40 (“Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni”), che modifica un precedente D.lgs, vieta “l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” e prevede, per chi disperde nell’ambiente rifiuti di piccolissime dimensioni come scontrini e gomme da masticare, sanzioni amministrative da euro trenta a euro centocinquanta. Ma “se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo […], la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Sbarazzarsi dei mozziconi gettandoli a terra, dunque, non è più soltanto un gesto maleducato e irrispettoso per l’ambiente, ma un comportamento vietato.

Sanzioni e multe

L’accertamento della violazione alle norme antifumo e/o della dispersione di mozziconi di sigarette è effettuato dai Delegati alla vigilanza, designati dal Dirigente Scolastico. Ad essi è consegnato un foglio prestampato che contiene il verbale di accertamento.  I sanzionati non dovranno consegnare soldi in contanti ai delegati, ma dovranno pagare la/le sanzioni presso le Tesoreria Provinciali, o in banca, o in Posta e consegnare poi copia della ricevuta al Dirigente Scolastico o alla segreteria didattica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

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