Ultima modifica: 22 Agosto 2022

Interpretazione autentica art. 38 e art. 48 sostituzione custode

Gentili delegati e responsabile sindacale sottoscrittori dell’intesa del 9 febbraio 21-22,

p.c, DSGA all’albo – sito web sezione sindacale

E’ stata segnalata un’apparente contraddizione tra l’art. 38 dell’Intesa (sezione giuridica):

«Nel periodo di ferie o qualora siano assenti dal servizio per malattia o altro motivo giustificato sia il custode sia la sua moglie, anch’essa dipendente del liceo, è corrisposta un’indennità pari a 20 ore forfetarie da ripartirsi ai sostituti che si incaricheranno della rimozione ed esposizione dei rifiuti e del ritiro successivo di cassonetti e carrelli, nonché della gestione di eventuali emergenze, purché il lavoro sia svolto a regola d’arte; la rimozione dei rifiuti estivi (essendo tra l’altro in misura ridotta in tale periodo) sarà posta a carico di chi apre la scuola e tale attività sarà incentivata. »

e la corrispondente sezione economica relativa agli incarichi del personale collaboratore scolastico art. 48.

Sezione della contrattazione

e sono quindi giunte richieste di chiarimenti, in vista dei pagamenti e delle lettere di incarico conferite al personale.

Nel caso specifico, viene chiesto di precisare se il compenso ai sostituti del custode contrattato sia di 20 ore o di 70 ore.

Essendo Parte attiva nella contrattazione in rappresentanza dell’Amministrazione Scolastica,  esplicito il significato dell’art.38, reso ancor più attuale dalla circostanza che ha portato quest’anno a dover effettuare sostituzioni in corso d’anno del custode,  in quanto la coniuge – anch’essa collaboratrice scolastica presso il Liceo – ha dovuto a sua volta assentarsi per malattia.

L’art. 38 va scisso in due parti:   

(prima situazione considerata): «Nel periodo di ferie o qualora siano assenti dal servizio per malattia o altro motivo giustificato sia il custode sia la sua moglie, anch’essa dipendente del liceo, è corrisposta un’indennità pari a 20 ore forfetarie da ripartirsi ai sostituti che si incaricheranno della rimozione ed esposizione dei rifiuti e del ritiro successivo di cassonetti e carrelli, nonché della gestione di eventuali emergenze, purché il lavoro sia svolto a regola d’arte»

(seconda situazione considerata): «la rimozione dei rifiuti estivi (essendo tra l’altro in misura ridotta in tale periodo) sarà posta a carico di chi apre la scuola e tale attività sarà incentivata».

Quindi, quando si verifichi durante l’anno l’assenza contemporanea del custode e di sua moglie, dovendo sopperire ad una rimozione e esposizione di rifiuti consistente –come avviene durante il periodo scolastico e il ritiro successivo di cassonetti e carrelli, sono assicurate 20 ore forfetarie. Nell’anno scolastico appena concluso, tali compiti sono stati svolti dal sig. D.M. e dalla sig.ra M.D.  (il primo ha mansioni ridotte ed è stato aiutato dalla seconda collaboratrice, che si è occupata dei rifiuti). Fanno fede le lettere di incarico. Si dispone quindi un pagamento di 10 ore cadauno, visto che il lavoro è stato svolto in collaborazione e in pari misura.

La seconda situazione considerata è quella estiva. Il compenso della situazione estiva è affidato annualmente alla contrattazione economica, che definisce come e in che misura tale attività sia incentivata.

Per il 2021/22, l’Intesa ha assegnato ulteriori 50 ore per la sostituzione estiva.

Quindi le 70 ore della sezione economica sono da intendersi come: 20 + 50.

Pertanto non si verifica alcuna contraddizione, trattandosi di casistiche diverse.

La liquidazione disposta  delle 50 ore tiene conto dell’impegno rispettivo tra i collaboratori scolastici considerati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Albalisa Azzariti