Ultima modifica: 4 Marzo 2023

Circ. n. 267 – Ferie pasquali e ferie estive a. s. 2022/2023

DISPOSIZIONI COMUNI :

Le ferie si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile (art. 36 Costituzione) e non sono monetizzabili, se non in casi davvero eccezionali, che dimostrino- con documentazione idonea molto stringente – la motivazione per cui il dipendente non ha potuto fruirne per cause di forza maggiore durante l’arco temporale di durata del suo contratto-

L’art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Nello stesso tempo l’amministrazione può assegnare d’ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Lo si evince da: “L’art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.” Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste (docente /ATA con contratto in scadenza, docente /ATA prossimo alla quiescenza ecc.) oppure qualora non abbia potuto fruirne in precedenza perché in malattia e non stia avvalendosene entro il termine prescritto dal CCNL , oppure qualora la sua fruizione nei periodi di sospensione delle attività didattiche – sommata alle ferie nel contempo maturate-  possa comportare un grave disagio sui colleghi, impedendo la fruizione per tutti loro di un periodo continuativo di ferie per almeno 15 giorni.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, il lavoratore non è tenuto alla reperibilità durante le ferie (tranne nel caso insorga malattia durante il godimento delle ferie stesse). 

Nel modello di ferie è comunque previsto uno spazio in cui indicare i propri recapiti; si consiglia di indicare un domicilio di riferimento o un cellulare principalmente nell’interesse del lavoratore stesso, il quale potrebbe non ricevere notifiche che lo riguardano (tale aspetto coinvolge in particolare coloro che hanno presentato domanda di quiescenza, o di mobilità, oppure di modifica del part- time ecc.).

DOCENTI :

Le disposizioni inerenti il periodo di ferie possono essere ricondotte, per i docenti di ruolo, all’art. 13 del CCNL 2006-09. Devono essere chieste al Dirigente Scolastico.

Come da prassi in uso, la domanda di ferie per i docenti di ruolo dovrà essere presentata alla fine dell’anno scolastico, secondo la tempistica che sarà definita in una successiva circolare.

Il docente di ruolo con un servizio di almeno 3 anni ha diritto a 32 giorni di ferie lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1 lettera a) della legge 23.12.1977 n.977.

I docenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1 lettera a) della legge 23.12.1977 n.977.

Ovviamente se i docenti avranno già fruito di ferie per motivi personali durante l’anno, tali giorni porteranno ad una decurtazione del periodo fruibile durante l’estate.

Per il personale docente non di ruolo, le ferie maturate sono conteggiate in relazione al periodo di servizio prestato (2,66 giorni ogni 30 giorni di servizio). Nonostante l’articolo 19 del CCNL ipotizzi la possibilità di una liquidazione economica delle ferie non chieste e/o non godute, due successivi interventi normativi hanno notevolmente condizionato la richiesta ferie dei docenti con contratto a tempo determinato e possibile monetizzazione delle medesime.

Si tratta dell’art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” e del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”

Si rammenta a tutti i docenti che non possono essere chieste ferie durante gli scrutini. Dovrà inoltre essere assicurata la presenza in servizio di tutti i docenti a partire dal 24 agosto 2023 per lo svolgimento delle prove per il giudizio sospeso, come deliberato dal Collegio Docenti.

Evidentemente è possibile usufruire di ferie durante la sospensione delle attività didattiche pasquali, da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (compresi)

PERSONALE ATA :

Il personale Ata assunto a tempo indeterminato ha diritto a un periodo di ferie retribuito da usufruire anche in diversi periodi dell’anno e in particolare ha diritto alla fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto.

Il personale Ata neo assunto in ruolo, e il personale Ata a tempo determinato dal primo al terzo anno di servizio, ha diritto a:

• 30 giorni di ferie in un anno lavorativo, 2,5 giorni al mese per 12 mesi, a cui si aggiungono 4 giorni di festività soppresse 1 giorno ogni 3 mesi.

Il personale supplente o di ruolo, dopo il terzo anno di servizio prestato a qualunque titolo, ha diritto a:

• 32 giorni di ferie in un anno, 2,666 giorni al mese, le festività soppresse sempre 1 giorno ogni 3 mesi.

Per  il personale ATA la materia delle ferie è diffusamente  e compiutamente descritta nell’art. Articolo 31 – FERIE dell’Intesa Contrattazione di Istituto. 

Si invita tutto il personale ATA a produrre la domanda per la fruizione delle ferie pasquali entro e non oltre il 15 marzo.  La domanda di ferie estive, in attuazione del CCNL e dell’intesa interna, dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023 (sabato 29 aprile, in quanto il 30 è una domenica).

Si coglie l’occasione per comunicare ufficialmente che la custode ha individuato una persona esterna di fiducia che può sostituirla; pertanto non sarà necessario trovare un sostituto in caso di ferie.

Si ricorda che,  e si ricorda che, come da delibera del Consiglio d’ Istituto, la scuola resterà chiusa nei seguenti giorni : 

SABATO   08 APRILE  – SABATO  29  LUGLIO SABATO  05  AGOSTO – SABATO  12 AGOSTO  – DA LUNEDI’  14  a  SABATO  19  AGOSTO  2023   (settimana di Ferragosto).

Se il lavoratore avrà maturato ore di straordinario a compensazione dei prefestivi e di queste chiusure potrà utilizzare queste ore, altrimenti dovrà coprire i giorni con altrettanti giorni di ferie o festività.

Potranno essere disposti recuperi d’ufficio per quei lavoratori ATA che avessero maturato molte ore di straordinario o avessero ancora diversi giorni di ferie arretrati.

La domanda dovrà essere consegnata  all’Ufficio Personale (Sig.ra Marilena Capone) entro e non oltre  giovedì  15 marzo 2023 (ferie pasquali) e sabato 29 aprile (ferie estive).

Durante la sospensione dell’attività didattica ( e dopo lo svolgimento degli esami di Stato) il servizio dovrà essere garantito da almeno 3 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel contratto integrativo di istituto.

Il personale con contratto a tempo determinato dovrà fruire entro il termine del contratto di tutti i giorni di ferie e festività maturati e delle ore di lavoro straordinario, con esclusione di quelle che è possibile retribuire con la disponibilità finanziaria, non potendo in alcun modo monetizzare eventuali giorni di ferie non fruiti. Il personale a tempo indeterminato non potrà lasciare un residuo di ferie superiore a 6 giorni, da fruire nel successivo anno scolastico entro il 30 aprile. 

Tutti i collaboratori scolastici dovranno   assicurare  comunque l’accurata  pulizia di tutti gli spazi assegnati, il personale  l’assolvimento  delle scadenze  e  dei  compiti non rinviabili,  il personale tecnico la verifica di tutta la dotazione informatica, la riconsegna di tutti i beni dati in comodato d’uso agli studenti e al personale,  il riordino delle attrezzature e del materiale scientifico dei laboratori.

 LA  DSGA                              LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA

dott.ssa Rita Daniela Moscatt               dott.ssa  Albalisa  Azzariti

    ( Firme  autografe  sostituite  con indicazione a stampa del  nominativo  del soggetto  responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 c.2 )