Circ. n.118 – Divieto di fumo a scuola
Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12/09/2013) stabilisce testualmente: Tutela della salute nelle scuole – All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 [ossia il divieto di fumo] è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
DIVIETO DI FUMO
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È vietato fumare in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’istituto.
SANZIONI
Così come stabilito dall’art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della legge 448/2001, e dall’art. 10 della legge 689/1981, come modificato dall’art. 96 del D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
In applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00; l’importo è elevato a € 110,00 in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della legge 689/1981) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione.
PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI
Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
- in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 (codice tributo 131T) e indicando la causale del versamento (“Violazione art. 7 L. 584/1975”);
- direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.
FINALITà
Il presente regolamento si prefigge di:
- tutelare la salute di tutti gli utenti dell’istituzione scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ATS e forze dell’ordine;
- far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 della legge 8 novembre 2013, n. 128);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico, che per la vigilanza si avvale di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
I docenti responsabili sono le professoresse: Allegra Cristina, Di Lucca Franca, Rezzani Anna.
Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico, i quali provvederanno a notificare la violazione mediante compilazione dell’apposito verbale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Pragliola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)